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RICORSO AUTOVELOX RILEVATO SENZA PRESENZA DELL'OPERATORE

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RICORSO AUTOVELOX RILEVATO SENZA PRESENZA DELL'OPERATORE

Messaggiodi KK il gio, 17 nov 2005 09:44

ATTENZIONE
Con due decreti del 16 maggio ’05, la Motorizzazione ha sanato il difetto di regolamento per i piu' diffusi autovelox: il 104/C-2 e il 105 SE. La mancanza di tale regolamento giustificava il ricorso con le motivazioni indicate nel modulo, che rimane utile, quindi, solo per infrazioni precedenti al 16 maggio 2005 e per quelle comminate con altri modelli di autovelox (molto rari).
Ecco i riferimenti:
Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1122 del 16.05.2005 per l’Autovelox 105 SE
Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005 per l’Autovelox 104/C-2



Al Giudice di Pace dell’Ufficio di………


RICORRE

Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________

AVVERSO

L'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada") eseguito dalla .............. notificato il……. e che si allega in copia

Premesso che

Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe ..... (i vigili, la polizia di Stato, ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato a mezzo ...........................(indicare il tipo di dispositivo utilizzato per il controllo della velocita'), senza la presenza di alcun operatore di polizia

Considerata

una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot.n.3610 del 8 novembre 2004), in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Treviso cosi' recita: "...si comunica che i rilevatori di velocita' attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge lo agosto 2003, n. 214, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature debitamente omologate. Pertanto gli attuali dispositivi di controllo della velocita' non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia. Sono attualmente al vaglio di questo Ufficio richieste di omologazione di dispositivi che prevedono tale funzione, il cui iter comunque non e' ancora concluso."
Nota confermata dalla circolare M/2413-12/2005 del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, datata 26 gennaio 2005.

Chiede

All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie (nota 1) di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.

Luogo e data

Firma


NOTE

Note generali
- Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica, all’ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e’ avvenuto, in cinque copie. E’ possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera’ pero’, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l’archiviazione. Inoltre, occorre verificare, una volta presentato il ricorso, che sia avvenuta l'iscrizione a ruolo del procedimento.

Nota 1
indicare l' eventuale sospensione della patente


aggiornato a febbraio 2005


Qui i relativi Comunicati Stampa:
- Novembre 2004
- e l'aggiornamento di Febbraio 2005



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